Norme e tributi 2017

norme e tributi 1-2017

Guida pratica fiscale

-7-29074857sommario imposte dirette 2/2016

 

-9-29074859imposte dirette 2016

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Contabilita’ e bilancio n. 12/2016

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Novita’ legge di bilancio 2017

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Il regime di cassa si «estende» anche alla determinazione dell’Irap

REDDITO D’IMPRESA

di Giovanni Petruzzellis

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La legge di Bilancio 2017 interviene sulle modalità di determinazione della base imponibile Irap delle imprese minori. La novità si sostanzia nell’aggiunta del nuovo comma 1-bis all’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997, che stabilisce, per le società e gli imprenditori ammessi al regime di contabilità semplificata, che la base imponibile Irap, di cui al primo comma dell’articolo 5-bis, si determini con i criteri previsti dall’articolo 66 del Tuir.

A partire dal periodo d’imposta 2017, pertanto, anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata deve essere quantificato secondo quanto previsto in materia di reddito d’impresa (regime di cassa), facendo però comunque riferimento alle disposizioni previgenti per quanto concerne l’individuazione dei componenti rilevanti ai fini del tributo.

Sul piano pratico la determinazione della base imponibile richiederà un doppio passaggio. In sostanza, per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali il valore della produzione netta continuerà ad essere definito facendo riferimento ai componenti positivi e negativi previsti prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2017, applicando però i nuovi criteri definiti nell’articolo 66 del Tuir (ossia criterio di cassa, comprese le relative deroghe).

Così, ad esempio, i ricavi concorreranno a formare la base imponibile Irap esclusivamente nel periodo d’imposta corrispondente al relativo incasso. In modo speculare, i costi relativi all’acquisto di beni e servizi di consumo (ad esempio il costo delle utenze) assumerà rilievo nell’anno di pagamento. Gli oneri sostenuti per l’acquisto di beni strumentali aventi utilità pluriennale continueranno, invece, ad essere considerati in deduzione, indipendentemente dall’avvenuto pagamento, in base alla quota annua di ammortamento (articolo 66, comma 2, del Tuir).

Un aspetto particolare sul quale è opportuno soffermarsi riguarda le variazioni delle rimanenze finali, nel cui ambito si rileva un difetto di coordinamento tra la normativa in vigore ai fini Irap e quanto previsto ai fini delle imposte dirette.

L’articolo 5-bis del Dlgs 446/97, infatti, continua a disporre che il valore delle rimanenze da assumere ai fini della determinazione della base imponibile Irap deve essere considerato nello stesso ammontare che risulta dall’applicazione delle regole fiscali contenute negli articoli 92 e 93 del Tuir. La rilevanza di tali componenti, tuttavia, deve ritenersi esclusa in ragione di quanto stabilito nel novellato articolo 66 del Tuir, con riferimento all’irrilevanza di tali componenti nell’ambito dei criteri di determinazione del reddito delle imprese minori.

Pertanto, se un’impresa minore acquisterà nel 2017 merci e le stesse saranno invendute al termine dell’anno, il costo risulterà immediatamente deducibile, anche ai fini Irap, al momento del pagamento. Inoltre, in applicazione alla disciplina transitoria prevista ai fini delle imposte dirette, le rimanenze di merci al termine dell’anno 2016 dovranno essere considerate in deduzione quale costo, in un’unica soluzione, all’inizio dell’anno 2017, cioè nel primo esercizio durante il quale troverà applicazione il principio di cassa.

La mancata modifica del primo comma dell’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997, infine, fa sì che continuano ad essere validi i chiarimenti forniti in passato dall’agenzia delle Entrate in relazione all’identificazione dei componenti positivi e negativi che concorrono a definire la base imponibile dell’imposta. Al contempo, restano invariate le ipotesi di indeducibilità previste dalla normativa vigente in materia Irap (costi per il personale a tempo determinato, interessi passivi, perdite su crediti, eccetera).

Bonus casa, validi anche bonifici degli istituti di pagamento autorizzati

DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI

di Luca De Stefani

Per le detrazioni del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 65% su quelli di risparmio energetico “qualificato”, il bonifico “parlante” (cioè con l’indicazione del codice fiscale del fornitore e del beneficiario del bonus, oltre che della causale del pagamento, cioè della norma agevolativa) può essere considerato valido, ai fini dell’incentivo fiscale, anche se l’operatore di partenza e/o quello di arrivo del pagamento non è una banca o la posta, ma è un “istituto di pagamento”, autorizzato dalla Banca d’Italia e legittimato a prestare i “servizi di pagamento”. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione dell’agenzia delle Entrate di ieri, n. 9/E .

Gli “istituti di pagamento” sono «imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica», autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare i servizi di pagamento (definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b, Dlgs 27 gennaio 2010, n. 11) nell’ambito del mercato unico e iscritte in un apposito albo consultabile pubblicamente (articolo 114-septies, Tub). Non vi è alcuna distinzione tra i “servizi di pagamento” prestati dagli “istituti di pagamento” e quelli prestati dalle banche o da Poste Italiane, in quanto dal 1° febbraio 2014 tutti devono utilizzare gli strumenti di pagamento europei, come ad esempio il cosiddetto bonifico Sepa (Single Euro Payments Area).

Per l’agenzia delle Entrate, i pagamenti sono rilevanti ai fini delle due detrazioni fiscali sia se avvengono tramite bonifici “emessi” dagli “istituti di pagamento” (addebito), sia se l’operatore di arrivo del bonifico è un “istituto di pagamento” (accredito). Nel primo caso, è necessario che l’istituto dove viene disposto il bonifico trasmetta all’Agenzia in via telematica «i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti» (articolo 3, Dm 18 febbraio 1998, n. 41). Nel secondo caso, la detrazione da parte dell’ordinante il bonifico è subordinata all’assolvimento da parte dell’operatore degli adempimenti relativi al versamento della ritenuta d’acconto dell’8% (articolo 25, Dl 31 maggio 2010, n. 78), alla certificazione della stessa, tramite modello CU, e all’invio del 770, come sostituto d’imposta (provvedimento 30 giugno 2010).

Sia per i bonifici in uscita, che per quelli accreditati su di un conto acceso presso un “istituto di pagamento”, la detrazione spetta solo se l’istituto aderisce alla Rete nazionale interbancaria e utilizza la procedura Trif, in quanto ciò è funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (obbligo previsto dall’articolo 3, Dm 41/1998).

Scadenze fiscali marzo 2017: certificazione unica, saldo IVA annuale e rottamazione Equitalia

Le scadenze fiscali 2017 hanno un mese particolarmente fitto a marzo.

Partiamo dalla certificazione unica ex cud:

entro il 7 marzo 2017 i sostituti d’imposta (datori di lavoro e/o committenti) devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche ex cud dei redditi di lavoro dipendente e da pensioni ovvero i redditi interessati dal modello 730 precompilato. Anche quest’anno la certificazione unica ex cud dei lavoratori autonomi non interessati dal modello 730 precompilato potrà essere inviata entro la scadenza del modello 770/2017 (31 luglio);
entro il 31 marzo 2017 i sostituti d’imposta – datori di lavoro e committenti – dovranno consegnare ai propri dipendenti/collaboratori le certificazioni dei redditi e dei compensi erogati nel 2016.
Tra le scadenze fiscali di marzo 2017 appare particolarmente significativa quella della presentazione delle domande di rottamazione delle cartelle di pagamento Equitalia (“domanda di adesione agevolata tramite modulo DA1”).
In questo caso occorre segnare con il rosso la data del 31 marzo 2017.

Entro il 16 marzo occorre ricordarsi la scadenza del saldo annuale IVA, tenendo comunque presente la possibilità di differirlo sino al 30 giugno 2017 con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.

Scadenze fiscali febbraio 2017: dichiarazione IVA annuale e informativa Equitalia

Il mese di febbraio 2017 si caratterizza per due importanti scadenze fiscali, entrambe il 28.

Innanzitutto la dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d’imposta 2016, da quest’anno staccata dalla dichiarazione dei redditi modello Unico e presentabile solo in forma unificata. Dal prossimo anno – con riferimento al periodo d’imposta 2017 – la scadenza si sposterà al 30 aprile.

Sempre entro il 28 febbraio Equitalia dovrà inviare ai contribuenti un’informativa per comunicare i carichi affidati all’ente di riscossione entro il 31 dicembre 2016. Ricevuta questa informativa, i contribuenti potranno decidere se presentare domanda di adesione agevolata entro il 31 marzo 2017.

Scadenze fiscali gennaio 2017

Il mese di gennaio 2017 si caratterizza per le scadenze fiscali di fine mese, con particolare riferimento all’invio dati al sistema TS – Tessera Sanitaria.
L’obbligo riguarda non solo i mediti chirurghi e odontoiatri ma anche le strutture sanitarie che dal 2016 comprendono quelle autorizzate. Tali contribuenti devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le spese sanitarie sostenute dai cittadini per consentire all’Agenzia delle Entrate la compilazione del modello 730 precompilato.