Il regime di cassa si «estende» anche alla determinazione dell’Irap

REDDITO D’IMPRESA

di Giovanni Petruzzellis

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La legge di Bilancio 2017 interviene sulle modalità di determinazione della base imponibile Irap delle imprese minori. La novità si sostanzia nell’aggiunta del nuovo comma 1-bis all’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997, che stabilisce, per le società e gli imprenditori ammessi al regime di contabilità semplificata, che la base imponibile Irap, di cui al primo comma dell’articolo 5-bis, si determini con i criteri previsti dall’articolo 66 del Tuir.

A partire dal periodo d’imposta 2017, pertanto, anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata deve essere quantificato secondo quanto previsto in materia di reddito d’impresa (regime di cassa), facendo però comunque riferimento alle disposizioni previgenti per quanto concerne l’individuazione dei componenti rilevanti ai fini del tributo.

Sul piano pratico la determinazione della base imponibile richiederà un doppio passaggio. In sostanza, per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali il valore della produzione netta continuerà ad essere definito facendo riferimento ai componenti positivi e negativi previsti prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2017, applicando però i nuovi criteri definiti nell’articolo 66 del Tuir (ossia criterio di cassa, comprese le relative deroghe).

Così, ad esempio, i ricavi concorreranno a formare la base imponibile Irap esclusivamente nel periodo d’imposta corrispondente al relativo incasso. In modo speculare, i costi relativi all’acquisto di beni e servizi di consumo (ad esempio il costo delle utenze) assumerà rilievo nell’anno di pagamento. Gli oneri sostenuti per l’acquisto di beni strumentali aventi utilità pluriennale continueranno, invece, ad essere considerati in deduzione, indipendentemente dall’avvenuto pagamento, in base alla quota annua di ammortamento (articolo 66, comma 2, del Tuir).

Un aspetto particolare sul quale è opportuno soffermarsi riguarda le variazioni delle rimanenze finali, nel cui ambito si rileva un difetto di coordinamento tra la normativa in vigore ai fini Irap e quanto previsto ai fini delle imposte dirette.

L’articolo 5-bis del Dlgs 446/97, infatti, continua a disporre che il valore delle rimanenze da assumere ai fini della determinazione della base imponibile Irap deve essere considerato nello stesso ammontare che risulta dall’applicazione delle regole fiscali contenute negli articoli 92 e 93 del Tuir. La rilevanza di tali componenti, tuttavia, deve ritenersi esclusa in ragione di quanto stabilito nel novellato articolo 66 del Tuir, con riferimento all’irrilevanza di tali componenti nell’ambito dei criteri di determinazione del reddito delle imprese minori.

Pertanto, se un’impresa minore acquisterà nel 2017 merci e le stesse saranno invendute al termine dell’anno, il costo risulterà immediatamente deducibile, anche ai fini Irap, al momento del pagamento. Inoltre, in applicazione alla disciplina transitoria prevista ai fini delle imposte dirette, le rimanenze di merci al termine dell’anno 2016 dovranno essere considerate in deduzione quale costo, in un’unica soluzione, all’inizio dell’anno 2017, cioè nel primo esercizio durante il quale troverà applicazione il principio di cassa.

La mancata modifica del primo comma dell’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997, infine, fa sì che continuano ad essere validi i chiarimenti forniti in passato dall’agenzia delle Entrate in relazione all’identificazione dei componenti positivi e negativi che concorrono a definire la base imponibile dell’imposta. Al contempo, restano invariate le ipotesi di indeducibilità previste dalla normativa vigente in materia Irap (costi per il personale a tempo determinato, interessi passivi, perdite su crediti, eccetera).